IMU e TASI – Versamento seconda rata entro il 18 dicembre 2017 Il MEF fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo IMU e TASI, relativo al periodo d’imposta 2017, da effettuare entro il prossimo 18 dicembre. In particolare, sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le indicazioni per il versamento della seconda rata IMU e TASI 2017, che dettano le modalità operative per individuare le corrette aliquote applicabili e i termini entro cui procedere al pagamento. A tal riguardo, viene chiarito che entro il prossimo 18 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo IMU e TASI, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base delle aliquote, relative al periodo d’imposta 2017, approvate dal Comune a condizione che: – le delibere siano state adottate entro il 31 marzo 2017 e pubblicate, sul sito www.finanze.it, entro il 28 ottobre 2017. In merito, il MEF chiarisce che laddove i Comuni non abbiano rispettato tali termini, il versamento debba essere effettuato sulla base delle delibere approvate nell’anno 2016. Si ricorda che i suddetti termini (approvazione delibere e relativa pubblicazione on line) possono essere derogati solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra, ad esempio, l’ipotesi di dissesto finanziario del Comune; – le aliquote approvate non siano state aumentate rispetto a quelle stabilite per il 2015 Sul punto si evidenzia che la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto o predissesto finanziario. Per completezza si ricorda che, con riferimento ai “beni merce” delle imprese edili, ovvero i “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, viene stabilita: o l’esenzione dall’IMU, ai sensi dell’art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. o la fissazione dell’aliquota TASI in misura pari all’1 per mille, con possibilità, da parte del Comune, di azzerare l’aliquota o di aumentarla fino al 2,5 per mille (ai sensi dell’art.1, co.14, lett.c, della legge 208/2015) L’ esenzione è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (cfr. R.M. 11/DF/2013) ma solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato. Come noto, a pena di decadenza dal suddetto regime di esenzione, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta».In sostanza, ai fini dell’esenzione IMU per il 2016, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2017. Di Giulia Crucitti|2017-11-20T17:17:52+01:00Novembre 20th, 2017|Categorie: Circolari, Mercato Privato|0 Commenti Condividi la Notizia sui tuoi Social Preferiti!!! FacebookTwitterLinkedIn Scritto da: Giulia Crucitti Post correlati Sismabonus : aggiornata guida ANCE Galleria Sismabonus : aggiornata guida ANCE Ottobre 8th, 2019 | 0 Commenti Codice appalti: il calcolo della soglia di anomalia Galleria Codice appalti: il calcolo della soglia di anomalia Agosto 26th, 2019 | 0 Commenti Bonus fiscali per la casa, il punto dell’ANCE sulle pronunce dell’Agenzia delle Entrate Galleria Bonus fiscali per la casa, il punto dell’ANCE sulle pronunce dell’Agenzia delle Entrate Luglio 9th, 2019 | 0 Commenti D.L. 34/2019 – cd. “D.L. Crescita” – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Galleria D.L. 34/2019 – cd. “D.L. Crescita” – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Luglio 1st, 2019 | 0 Commenti Terre e rocce da scavo: il punto dell’Ance sulle Linee Guida dell’ISPRA Galleria Terre e rocce da scavo: il punto dell’Ance sulle Linee Guida dell’ISPRA Giugno 25th, 2019 | 0 Commenti Scrivi un commento Annulla rispostaCommento Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.
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