La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all’articolo 63-bis[1] ha stabilito la proroga dei termini per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019 (in vigore dal 6 maggio 2019).
Il termine per l’attuazione delle misure stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato decreto 25 gennaio 2019 [2]è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza, fissato al 31 gennaio 2021 dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Pertanto il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione scade il 31 luglio 2021.
[1] 2. E’ rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019».
[2] 1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
- due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (6 maggio 2021);
- un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.
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